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LEGGE 15 dicembre 1972, n. 772

Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-1-1973
al: 29-7-1998
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  obbligati  alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni
circostanza  all'uso  personale delle armi per imprescindibili motivi
di  coscienza,  possono  essere  ammessi  a  soddisfare l'obbligo del
servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.
  I  motivi  di  coscienza  addotti  debbono  essere attinenti ad una
concezione  generale  della  vita  basata  su  profondi convincimenti
religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.
  Non  sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro
che  al  momento  della  domanda  risulteranno  titolari di licenze o
autorizzazioni  relative  alle  armi indicate, rispettivamente, negli
articoli  28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o
siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.