Col quale le disposizioni degli articoli 2 e 3 dell'allegato D della
Legge 19 aprile 1872, riguardante la soppressione del contrabbando,
saranno applicabili anche al pepe, al pimento, alla cannella, alla
cassia lignea ed ai chiodi di garofano già sdoganati. (072U0768)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1872
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)