Che stabilisce l'indennità annua di lire 1,200 per ciascuno dei
Membri del Consiglio di Stato, Presidenti di Sezione o Consiglieri
della Corte d'Appello, designati quali Giudici al supremo Tribunale
di Guerra e Marina, e quella di lire 800 per ognuno dei loro
Supplenti presso lo stesso supremo Tribunale. (072U0674)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1872
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)