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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 636

Revisione della disciplina del contenzioso tributario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1995)
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Testo in vigore dal: 1-1-1973
al: 14-1-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972,  n. 202, convertito con
modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
          Controversie devolute alle commissioni tributarie

  Le  commissioni  tributarie  di cui al regio decreto-legge 7 agosto
1936,  n.  1639,  convertito  nella  legge  7  giugno 1937, n. 1016 e
successive  modificazioni, sono riordinate in: commissioni tributarie
di  primo grado; commissioni tributarie di secondo grado; commissione
tributaria centrale.
  Appartengono   alla  competenza  delle  commissioni  tributarie  le
controversie in materia di:
    a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
    b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;
    c) imposta locale sui redditi;
    d)  imposta  sul  valore aggiunto, salvo il disposto dell'art. 70
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
nonche'  il disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella
A  allegata al decreto stesso nei casi in cui la imposta sia riscossa
unitamente all'imposta sugli spettacoli;
    e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
    f) imposta di registro;
    g) imposta sulle successioni e donazioni;
    h) imposte ipotecarie;
    i) imposta sulle assicurazioni.
  Appartengono,  altresi', alla competenza delle suddette commissioni
le   controversie   promosse   da   singoli   possessori  concernenti
l'intestazione,  la  delimitazione,  la  figura,  la  estensione,  il
classamento   dei   terreni  e  la  ripartizione  dell'estimo  fra  i
compossessori  a  titolo  di  promiscuita'  di una stessa particella,
nonche'  le  controversie  concernenti la consistenza, il classamento
delle  singole  unita'  immobiliari  urbane  e  l'attribuzione  della
rendita catastale.