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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1972, n. 504

Nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 novembre 1972, n. 625 (in G.U. 06/11/1972, n.287).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  7-9-1972 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare norme, per l'apertura dell'anno scolastico 1972-1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


In attesa della completa attuazione dell'articolo unico della legge 26 luglio 1970 n. 571, ogni classe di istituto e scuola statale di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e costituita di regola con non meno di venticinque alunni e con non più di trenta, a condizione che la riduzione non comporti, per insufficienza di locali scolastici, l'adozione di doppi turni.
La norma di cui al precedente comma ha effetto graduale, a partire dalle prime classi, con decorrenza dall'anno scolastico 1971-72.