stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972, n. 488

Norme di attuazione della legge 26 gennaio 1968, n. 31, per la parte riguardante le modalità da osservare per il rilascio della licenza di esercizio radioelettrico per le navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate e per la effettuazione delle visite di collaudo e di ispezione alle stazioni radioelettriche delle navi stesse.

nascondi
vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  12-9-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


All'atto dell'installazione di un impianto radioelettrico a bordo delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate l'armatore, o la società concessionaria, qualora l'installazione e l'esercizio della stazione radioelettrica siano stati affidati a quest'ultima, dovrà richiedere alla locale autorità marittima il collaudo dell'impianto, che sarà effettuato, a spese del richiedente, dalla commissione prevista dall'art. 4, secondo comma, del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, se si tratta di stazione radiotelegrafica, o da un solo tecnico del Ministero delle poste e telecomunicazioni all'uopo designato, se si tratta di stazione radiotelefonica, in entrambi i casi con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 5 giugno 1962, n. 616.