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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 456

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-9-1972

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio, decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 142, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola, in "Tisiologia" e la scuola in "Odontoiatria e stomatologia" mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola in "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio" e in "Odontoiatria e protesi dentaria".
Gli articoli da 228 a 234, relativi alla "Scuola di specializzazione in tisiologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 228: - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di tre anni. L'iscrizione per ogni anno accademico è limitata a numero dodici allievi.
Art. 229. - Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
L'ammissione alla scuola è stabilita attraverso un colloquio orale.
Art. 230. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:
Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
Microbiologia;
Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° Anno:
Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Clinica della tubercolosi (biennale);
Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
Broncologia;
Radiologia dell'apparato respiratorio;
Profilassi della tubercolosi;
Igiene e legislazione speciale.

3° Anno:
Clinica della tubercolosi (biennale);
Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 231. - I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca; da esercitazioni pratiche; da conferenze.
Art. 232. - Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso.
Art. 233. - Per il conseguimento del diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.
Gli articoli da 251 a 258, relativi alla "Scuola di specializzazione in odontoiatria e stomatologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 251. - La scuola ha la durata di tre anni.
Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:
Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
Microbiologia e igiene orale;
Farmacologia;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica;
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa (I) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

2° Anno:
Odontoiatria conservativa (II);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (I) (biennale);
Parodontologia (I) (biennale);
Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (I) (biennale);
Chirurgia maxillo-facciale (I) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

3° Anno:
Clinica odontostomatologica;
Chirurgia maxillo-facciale (II);
Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (II);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (II);
Parodontologia (II);
Esercitazioni pratiche.

Art. 252. - Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in quindici (5 per anno di corso).
Art. 253. - La frequenza è obbligatoria per l'intero anno accademico.
Art. 254. - Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre).
Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento, e approvato dal direttore della scuola.
L'art. 259, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti per i tre anni di corso è aumentato a trenta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1972.

LEONE MISASI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972

Atti del Governo, registro n. 250 foglio n. 150. - VALENTINI