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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1971, n. 1346

Determinazione del limite massimo complessivo entro cui gli impiegati delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri possono prestare servizio all'estero.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-3-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 130, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:

Articolo unico


Il numero degli impiegati appartenenti alle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri che possono essere destinati a prestare servizio all'estero non può superare un terzo dei posti complessivamente previsti dall'organico definitivo della carriera ausiliaria e dallo organico della carriera ausiliaria tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1971

SARAGAT COLOMBO - MORO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972

Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 42. - VALENTINI