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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1971, n. 1290

Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-2-1972

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1964, n. 839, concernente l'approvazione dello statuto dell'istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano;
Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sugli enti che attendono alla formazione professionale dei lavoratori;
Vista la delibera dell'8 febbraio 1971, n. 63, del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la istruzione e l'addestramento nel settore artigiano;
Ritenuta la necessità di uniformare per tutti gli enti di addestramento professionale di diritto pubblico il periodo convenzionale dell'esercizio finanziario in coincidenza con l'anno solare;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'art. 9, comma secondo, dello statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano per la parte in cui prevede "Spetta al consiglio d'amministrazione... approvare entro il 31 dicembre di ciascun anno i rendiconti dell'esercizio precedente ed entro il 31 luglio i bilanci preventivi dell'esercizio finanziario futuro" e l'art. 21, primo e secondo comma, dello stesso statuto, laddove recita "l'esercizio finanziario si inizia con il 1 ottobre e si chiude con il 30 settembre di ogni anno. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente deve essere approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno ed il bilancio pei l'esercizio finanziario futuro deve essere deliberato entro il 31 luglio", devono intendersi modificati nel modo seguente:
Art. 9, comma secondo, "Spetta al consiglio di amministrazione... approvare entro il 31 marzo di ciascun anno i rendiconti dell'esercizio finanziario precedente ed entro il 31 ottobre i bilanci preventivi dell'esercizio finanziario futuro";
Art. 21, primo e secondo comma, "l'esercizio finanziario si inizia con il 1 gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente deve essere approvato entro il 31 marzo di ciascun anno ed il bilancio per l'esercizio finanziario futuro deve essere deliberato entro il 31 ottobre".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1971

SARAGAT DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1972

Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 65. - VALENTINI