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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. 1257

Regolamento per l'attribuzione dell'indennità di lingue al personale dell'Amministrazione degli affari esteri.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  11-2-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:

Art. 1

(Definizione di lingua estera)


Ai fini dell'applicazione degli articoli 135, 138 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per lingua estera si intende una lingua considerata ufficiale in uno o più Stati esteri.
Sono considerate come una sola lingua quelle che non presentino caratteri di differenziazione sufficientemente rilevanti.
All'occorrenza il Ministro per gli affari esteri decide in proposito con sua determinazione.