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LEGGE 11 novembre 1971, n. 1093

Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  6-1-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai laureati e diplomati in possesso di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, ai quali si applicano i disposti degli articoli 7, 8 e 9 della legge.
8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e integrazioni, è rilasciata la definitiva abilitazione su richiesta degli ordini professionali presso i quali sono iscritti gli interessati, d'intesa con questi ultimi.
La richiesta di cui al precedente comma, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà corredata di attestato comprovante la regolare iscrizione dei sopra indicati laureati e diplomati al rispettivo albo professionale, nonché di idonei documenti, che gli ordini inviteranno gli interessati a produrre, al fine di certificare che la professione di cui all'abilitazione provvisoria è stata ed è da questi ultimi esercitata.
Per l'ulteriore accertamento dei titoli e per le modalità di rilascio del diploma, si applicano le disposizioni di cui ai medesimi articoli 8 e 9 della citata legge n. 1378 del 1956.