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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1084

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2015)
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Testo in vigore dal:  1-1-1972 al: 14-8-2015
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e denominazione del Fondo integrativo)


Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, è soppresso con effetto dal 1° novembre
1967.
Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono.