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LEGGE 29 novembre 1971, n. 1050

Modificazione della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2001)
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Testo in vigore dal: 31-12-1971
al: 26-3-2001
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  L'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, e'  sostituito
dal seguente: 
  "Alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la  stessa
Corte  possono  essere  applicati,  con  il  loro  consenso,  sentiti
rispettivamente il  primo  Presidente  ed  il  Procuratore  generale,
magistrati di Corte d'appello in numero non superiore  a  30  per  la
Corte e a 10 per la Procura generale, e magistrati  di  tribunale  in
numero non superiore a 22  per  la  Corte  e  a  12  per  la  Procura
generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad  essi  riservate.  Ai
magistrati applicati non compete alcuna indennita'. 
  Con decreto del  primo  Presidente  della  Corte  di  cassazione  i
magistrati applicati alla Corte sono destinati  a  prestare  servizio
presso l'ufficio del massimario e del ruolo, e se sono magistrati  di
Corte  d'appello,  possono  essere  autorizzati,  per   esigenze   di
servizio, ad esercitare le funzioni di  consigliere  della  Corte  di
cassazione.  Parimenti,  con  decreto  del  Procuratore  generale,  i
magistrati di  Corte  di  appello  applicati  alla  Procura  generale
possono essere autorizzati, per esigenze di servizio,  ad  esercitare
le  funzioni  di  sostituto  procuratore  generale  della  Corte   di
cassazione. 
  L'applicazione non e' ammessa e,  se  gia'  avvenuta,  deve  essere
revocata, nei riguardi dei magistrati di tribunale  che  siano  stati
sottoposti con esito negativo al giudizio  previsto  dall'articolo  1
della legge 25 luglio 1966, n. 570, ai fini della nomina a magistrato
di Corte di appello, nonche' nei riguardi dei magistrati di Corte  di
appello che nello scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione,
siano stati dichiarati non idonei. 
  Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse  altre
applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale  presso
la Corte stessa". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 29 novembre 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                                              COLOMBO 
 
  Visto, il Guardasigilli: COLOMBO