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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1034

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2019)
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Testo in vigore dal: 28-12-1971
al: 18-8-2014
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi  di
giustizia amministrativa di primo grado. 
  Le loro circoscrizioni sono regionali  e  comprendono  le  province
facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede  nei  capoluoghi
di regione. 
  Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,  Campania,
Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite  sezioni  staccate,  le  cui
sedi e  le  cui  circoscrizioni  saranno  stabilite  nelle  norme  di
attuazione della presente legge previste nell'articolo 52. 
  Una sezione staccata con ordinamento  speciale  e'  pure  istituita
nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla  sua
disciplina si provvede con altra legge. 
  Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una  sezione
staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.