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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1971, n. 992

Determinazione dei canoni relativi alla cessione in uso a terzi, da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici, nonchè dei canoni, relativi alla manutenzione eseguita dall'Amministrazione p.t. su apparati di terzi.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-12-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1232, recante norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1413, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione della legge 3 novembre 1961, n. 1232, i canoni relativi all'uso delle pacificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori posati su di esse di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla manutenzione di linee per conto di altre amministrazioni o di terzi, nonché le quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, recante norme per l'attuazione della predetta legge 3 novembre 1961, n. 1232;
Ritenuta la necessità di stabilire, in applicazione della precitata legge 3 novembre 1961, n. 1232, anche i canoni relativi alla cessione in uso a terzi da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici, nonché dei canoni relativi alla manutenzione di apparati di terzi eseguita dall'amministrazione stessa;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


I canoni annui per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree e in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici ceduti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad altre amministrazioni statali, enti diversi e privati, nonché i canoni relativi alla manutenzione di apparati di terzi eseguita dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti nella misura risultante dalla tabella annessa al presente decreto.