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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 932

Modificazioni allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-12-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, che ha istituito il fondo di assistenza per i finanzieri;
Vista la legge 6 ottobre 1967, n. 942, concernente modificazioni alla legge suddetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, recante approvazione dello statuto del fondo di assistenza per i finanzieri;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le lettere a), b), c), d) ed e) del secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, sono sostituite come segue:
"a) 9% per l'assistenza agli orfani;
b) 2% per l'assicurazione del personale;
c) 3% per le spese generali;
d) 60% per l'indennità di buonuscita;
e) 26% per gli altri interventi del fondo".
Allo stesso articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, è aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio, può variare, in più o in meno, le percentuali stabilite alle lettere a), b), c) ed e) del precedente comma, in relazione all'andamento della gestione".
Al terzo comma dell'art. 27 del medesimo decreto è aggiunta la seguente lettera:
"c) per far fronte alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per le voci di spesa di cui al secondo comma dell'art. 25".