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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1971, n. 895

Norme di esecuzione dell'11° censimento generale della popolazione e del 5° censimento generale dell'industria e del commercio.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-11-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge del 31 gennaio 1969, n. 14, concernente il finanziamento del secondo censimento generale della agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


L'undicesimo censimento generale della popolazione ed il quinto censimento generale dell'industria e del commercio hanno luogo, rispettivamente, nei giorni 24 e 25 ottobre 1971.
In occasione del censimento della popolazione viene effettuata anche la rilevazione delle abitazioni.