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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971, n. 841

Ripartizione di trentuno posti di assistente ordinario prelevati dal contingente accantonato ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-11-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici 1966-67 al 1970-71 settemila posti di assistente ordinario di cui milletrecento per l'anno accademico 1970-71;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale - in sede di ripartizione dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari istituiti dalla citata legge n. 62 per l'anno accademico 1970-71 sono stati accantonati, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della stessa legge, duecentosessantadue posti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, con il quale sulla predetta riserva sono stati ripartiti trentotto posti di assistente ordinario cosicchè la disponibilità del predetto contingente è attualmente di duecentoventiquattro unità di posti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1970, n. 1151, con il quale, in sede di istituzione della facoltà di scienze politiche di Milano, vennero assegnati a quella facoltà cinque posti di assistente, dei quali uno da prelevarsi sul contingente dei posti accantonati ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della citata legge n. 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1436, con il quale, in sede di istituzione della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania, vennero assegnati a quella facoltà venti posti di assistente ordinario da prelevarsi sul predetto contingente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, n. 135, con il quale, in sede di statizzazione della libera Università di Ancona, vennero assegnati a questa università dieci posti di assistente ordinario, di cui cinque per la facoltà di medicina e chirurgia e cinque per la facoltà di ingegneria, da prelevarsi sullo stesso contingente;
Considerata l'opportunità di provvedere all'assegnazione dei posti di cui sopra tenuto conto delle esigenze prospettate dalle università interessate;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Trentuno dei duecentoventiquattro posti di assistente ordinario disponibili ai sensi e per effetto del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 sono ripartiti come segue:

Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
1) Cattedra di sociologia del diritto . . . . . . . . . . . . . . 1
UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria:
1) Cattedra di meccanica razionale (per il biennio) . . . . . . . 3 2) Cattedra di disegno (per il biennio) . . . . . . . . . . . . . 2 3) Cattedra di fisica (per il biennio). . . . . . . . . . . . . . 2 4) Cattedra di scienze delle costruzioni (per il triennio). . . . 2 5) Cattedra di fisica tecnica (per il triennio) . . . . . . . . . 2 6) Cattedra di meccanica applicata alle macchine (per il triennio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7) Cattedra di architettura tecnica (per il triennio) . . . . . . 1 8) Cattedra di tecnica urbanistica (per il triennio). . . . . . . 2 9) Cattedra di elettrotecnica (per il triennio) . . . . . . . . . 4 10) Cattedra di idrologia tecnica (per il triennio) . . . . . . . 1
UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina:
1) Cattedra di anatomia umana normale . . . . . . . . . . . . . . 1 2) Cattedra di istologia ed embriologia . . . . . . . . . . . . . 1 3) Cattedra di microbiologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4) Cattedra di chimica biologica. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5) Cattedra di patologia generale . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Facoltà di ingegneria:
1) Cattedra di analisi matematica I . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) Cattedra di chimica organica . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3) Cattedra di disegno I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4) Cattedra di fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5) Cattedra di geometria I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1971

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1971

Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 150. - CARUSO