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REGIO DECRETO 30 dicembre 1871, n. 610

Col quale è prorogato il termine stabilito dal Decreto 13 novembre 1870 per l'osservanza di alcuni articoli del Regolamento 15 novembre 1868, concernente la polizia stradale. (071U0610)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1872 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-2-1872 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA D DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Regolamento per la polizia stradale, approvato con Regio Decreto 15 novembre 1868, n. 4697;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È prorogato di altri sei mesi il termine stabilito dal Nostro Decreto 13 novembre 1870, n. 6018, per l'osservanza obbligatoria degli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del Regolamento 15 novembre 1868.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insetto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1872

Reg. 59 Atti del Governo a c. 26. D. Gherardi.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

G. Devincenzi.