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REGIO DECRETO 30 dicembre 1871, n. 610

Col quale è prorogato il termine stabilito dal Decreto 13 novembre 1870 per l'osservanza di alcuni articoli del Regolamento 15 novembre 1868, concernente la polizia stradale. (071U0610)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1872 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 1-2-1872
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
            PER GRAZIA D DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regolamento per la polizia stradale, approvato  con  Regio
Decreto 15 novembre 1868, n. 4697; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  pei   Lavori
Pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' prorogato di altri sei mesi  il  termine  stabilito  dal  Nostro
Decreto 13 novembre 1870,  n.  6018,  per  l'osservanza  obbligatoria
degli articoli 34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42  e  43  del
Regolamento 15 novembre 1868. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia insetto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma addi' 30 dicembre 1871. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 14 gennaio 1872 
 
    Reg. 59 Atti del Governo a c. 26. D. Gherardi. 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. 
 
                                                       G. Devincenzi.