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REGIO DECRETO 30 dicembre 1871, n. 604

Col quale i Medici di Reggimento di stanza nella città di Roma sono esclusi dall'indennità mensile di lire 30. (071U0604)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1872 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  27-1-1872 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Regio Decreto 22 ottobre 1871 sull'indennità d'alloggio ai Medici di Battaglione;
Visto il Nostro Decreto in data 17 dicembre 1871, con cui viene stabilito in lire 27 il supplemento d'indennità di alloggio per gli Ufficiali subalterni stanziati in Roma, ed è assegnata l'indennità d'alloggio in lire 30 al mese ai Capitani e loro assimilati di stanza in Roma;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I Medici di Reggimento di stanza nella città di Roma, i quali cumulando alla paga gli aumenti concessi dalla Legge 24 giugno 1866 vengono a percepire la paga del grado superiore, sono esclusi dalla indennità mensile di lire 30 stabilita dall'articolo 2 del Nostro Decreto in data 17 dicembre 1871.