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REGIO DECRETO 21 dicembre 1871, n. 600

Concernente l'indennità di trasferta con pernottazione agli Ingegneri applicati ai Commissariati tecnici ed amministrativi per la vigilanza dell'esercizio delle ferrovie concesse alla industria privata. (071U0600)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1872 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  25-1-1872 al: 31-12-1873
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 53 del Regolamento 2°, annesso al Regio Decreto 21 ottobre 1863, n. 1528;
Visto il 2° alinea della Tabella B, annessa al Regolamento suddetto, con cui è fissata l'indennità giornaliera pei Commissari tecnici, Sotto-Commissari e per il personale secondario tecnico amministrativo e finanziario;
Visto il Decreto 7 settembre 1865, n. 2505, con cui venne approvato l'organico definitivo del personale esterno di vigilanza dell'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata nel Regno, nel quale organico furono creati i posti di Ingegnere di manutenzione, locomozione e movimento presso i Commissariati governativi per la vigilanza dell'esercizio delle ferrovie;
Ritenuta la convenienza di fissare pei detti Ingegneri le indennità di trasferta in una misura corrispondente all'importanza del loro ufficio;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'indennità di trasferta con pernottazione agli Ingegneri di manutenzione, locomozione e movimento applicati ai Commissariati tecnici ed amministrativi, per la vigilanza dell'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata, è fissata in lire sei per giorno. Trattandosi di diaria semplice senza pernottazione, l'indennità di cui sopra verrà ridotta alla metà.

Riguardo alla percorrenza rimane ferma la norma stabilita dall'articolo 3 del Decreto 25 giugno 1865, numero 2387.

Questa determinazione avrà effetto dal 1° gennaio 1872.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 21 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1872

Reg. 59 Atti del Governo a c. 2. D. Gherardi.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

G. Devincenzi.