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REGIO DECRETO 21 dicembre 1871, n. 600

Concernente l'indennità di trasferta con pernottazione agli Ingegneri applicati ai Commissariati tecnici ed amministrativi per la vigilanza dell'esercizio delle ferrovie concesse alla industria privata. (071U0600)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1872 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 25-1-1872
al: 31-12-1873
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 53 del Regolamento 2°, annesso al Regio Decreto 21
ottobre 1863, n. 1528; 
 
  Visto  il  2°  alinea  della  Tabella  B,  annessa  al  Regolamento
suddetto, con cui e' fissata l'indennita' giornaliera pei  Commissari
tecnici, Sotto-Commissari  e  per  il  personale  secondario  tecnico
amministrativo e finanziario; 
 
  Visto il Decreto 7 settembre 1865, n. 2505, con cui venne approvato
l'organico   definitivo   del   personale   esterno   di    vigilanza
dell'esercizio delle  ferrovie  concesse  all'industria  privata  nel
Regno, nel quale organico furono  creati  i  posti  di  Ingegnere  di
manutenzione,  locomozione  e  movimento   presso   i   Commissariati
governativi per la vigilanza dell'esercizio delle ferrovie; 
 
  Ritenuta  la  convenienza  di  fissare  pei  detti   Ingegneri   le
indennita' di trasferta in una misura  corrispondente  all'importanza
del loro ufficio; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  pei  Lavori
Pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'indennita' di  trasferta  con  pernottazione  agli  Ingegneri  di
manutenzione, locomozione  e  movimento  applicati  ai  Commissariati
tecnici ed amministrativi,  per  la  vigilanza  dell'esercizio  delle
ferrovie concesse all'industria privata, e' fissata in lire  sei  per
giorno.  Trattandosi  di   diaria   semplice   senza   pernottazione,
l'indennita' di cui sopra verra' ridotta alla meta'. 
 
  Riguardo  alla  percorrenza  rimane  ferma   la   norma   stabilita
dall'articolo 3 del Decreto 25 giugno 1865, numero 2387. 
 
  Questa determinazione avra' effetto dal 1° gennaio 1872. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 21 dicembre 1871. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 5 gennaio 1872 
 
    Reg. 59 Atti del Governo a c. 2. D. Gherardi. 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. 
 
                                                       G. Devincenzi.