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LEGGE 30 dicembre 1871, n. 579

Colla quale fino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente. (071U0579)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1872
Lo Stato di previsione annesso al provvedimento è stato pubblicato nel SO relativo alla GU n. 356 del 30-12-1871.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1872 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione pubblica, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

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(Vedi Supplemento)