Con cui le disposizioni di polizia e quelle disciplinari portate dal
Codice per la Marina mercantile non sono applicabili ai barcaiuoli
dei privati, nè ai battellanti da traghetto della città di Venezia.
(071U0414)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/1871
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)