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LEGGE 19 luglio 1871, n. 349

Sopra le basi generali per l'organamento dell'Esercito. (071U0349)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 8-8-1871
al: 23-6-1875
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Oltre gli arruolamenti volontari consentiti dal  titolo  III  della
Legge organica 20 marzo 1854, e' ammesso  uno  speciale  arruolamento
volontario per una ferma di un  anno  per  i  giovani  regnicoli  che
desiderano istruirsi nelle armi. 
 
  Siffatto arruolamento puo' essere contratto nei  vari  Corpi  delle
Armi di Fanteria, di Cavalleria, di Artiglieria e negli zappatori del
Genio. 
 
  Per essere ammesso a questo arruolamento speciale, il giovane  deve
soddisfare alle  condizioni  2ª,  3ª,  5ª,  8ª  dell'art.  150  della
precitata Legge organica, ed inoltre alle seguenti: 
 
    1° Avere oltrepassato il 17º anno di eta', ma non  essere  ancora
stato chiamato all'estrazione a sorte per fatto di leva; 
 
    2° Sottoporsi del proprio alle spese di  mantenimento,  vestiario
ed  equipaggiamento  durante  la  contratta  ferma,  ed  anche   alla
provvista di un cavallo ed al  mantenimento  di  questo,  se  intende
arruolarsi nell'Arma di Cavalleria; 
 
    3° Dimostrare con appositi  esami  disposti  dal  Ministro  della
Guerra di avere fatto con successo gli studi  completi  delle  scuole
elementari superiori; 
 
    4° Comprovare la buona  condotta  con  attestati  legali.  Questi
volontari  non  sono  esonerati  da  verun  obbligo  di   leva,   ne'
conferiscono al fratello  il  diritto  alla  esenzione  dal  servizio
militare. 
 
  Per i volontari contemplati nel presente articolo e che  seguono  i
corsi universitari o  quelli  delle  scuole  tecniche  e  commerciali
superiori, la loro chiamata sotto le  armi  potra'  essere  ritardata
sino al 24° anno di eta', purche' pero' essi paghino  anticipatamente
il prezzo di affrancazione stabilito per i volontari senza soldo.