stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 25 giugno 1871, n. 320

Contenente disposizioni circa l'Exequatur ed il Regio Placet. (071U0320)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-7-1871 al: 11-6-1920
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 18 dello statuto;
Visti gli articoli 16 e 18 della Legge 13 maggio 1871, n. 214 (Serie 2ª), per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fino a quando non sia altrimenti provveduto colla Legge speciale, di cui negli articoli 16 e 48 della citata Legge del 15 maggio 1871, n. 214 (Serie 2a), saranno soggetti all'Exequatur gli atti e le provvisioni della Santa Sede che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei Benefizi maggiori o minori, eccetto quelli della Città di Roma e delle Sedi suburbicarie.

Ove le provvisioni e gli atti siano emanati dagli Ordinari Diocesani, saranno soggetti al Regio Placa.