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LEGGE 20 aprile 1971, n. 310

Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di riversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa, per tale pensione di riversibilità.

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Testo in vigore dal: 23-6-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I   ciechi   che   hanno   perduto  il  diritto  alla  pensione  di
riversibilita'  di  cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958,
n.  46,  per  essere  stati  collocati  al  lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di
privati  o  per  aver  intrapreso un lavoro autonomo, possono optare,
entro  30  giorni dalla cessazione della attivita' lavorativa, per la
pensione  di riversibilita' di cui gia' godevano in virtu' del citato
articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
  I  ciechi  di  cui  al  comma  precedente  che  hanno  gia' cessato
dall'attivita'  lavorativa  alla  data  dell'entrata  in vigore della
presente  legge  possono  esercitare la facolta' di opzione entro sei
mesi dalla stessa data.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 aprile 1971

                               SARAGAT

                                                    COLOMBO - RESTIVO
                                                  - FERRARI AGGRADI -
                                                         DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO