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LEGGE 20 giugno 1871, n. 297

Sul Censimento generale della popolazione. (071U0297)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-7-1871 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Censimento generale della popolazione si compie ogni decennio in tutti i Comuni del Regno.