stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 marzo 1971, n. 214

Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-5-1971 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli impiegati ed operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1 gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole risistemazione, è concesso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento di pensione pari a quello che sarebbe loro spettato qualora, fino alla data anzidetta, ovvero fino a quella del compimento dei limiti massimi di età di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, se precedentemente raggiunti, avessero ininterrottamente continuato a prestare servizio presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo, tenendo conto della normale progressione, giuridica ed economica.
Il trattamento di pensione previsto dal precedente comma è a totale carico dello Stato.