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LEGGE 20 aprile 1871, n. 192

Concernente la riscossione delle imposte dirette. (071U0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1871
Il Regio Decreto 19 luglio 1871, n. 354 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/1873.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-5-1871 al: 15-12-2009
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Art. 1



La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta da Esattori comunali, a termini della presente Legge.