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DECRETO-LEGGE 1 aprile 1971, n. 119

Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1971, n. 288 (in G.U. 01/06/1971, n.137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-4-1971 al: 1-6-1971
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per la grazia e giustizia e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Nel comune di Tuscania, colpito dal terremoto del febbraio 1971, è sospeso dal 6 febbraio 1971 al 30 giugno 1971 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione,
scadenti, durante il periodo predetto, nel territorio di tale comune.
Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari,
delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nel comune suindicato, emessi prima del 6 febbraio 1971 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.