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LEGGE 11 febbraio 1971, n. 11

Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal: 9-3-1971
al: 8-3-1972
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal
seguente:
  "Nell'affitto   di   fondo  rustico  il  canone  e'  determinato  e
corrisposto in denaro".