Col quale cessa di aver effetto ogni sospensione di termini
giudiziarii, sia per effetti di commercio, sia per rinnovazione
d'iscrizioni ipotecarie, che fosse stata decretata dalle Giunte
provvisorie nelle Provincie Romane. (070U5965)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/1870
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)