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REGIO DECRETO 27 ottobre 1870, n. 5965

Col quale cessa di aver effetto ogni sospensione di termini giudiziarii, sia per effetti di commercio, sia per rinnovazione d'iscrizioni ipotecarie, che fosse stata decretata dalle Giunte provvisorie nelle Provincie Romane. (070U5965)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/1870 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))