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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. 1401

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1336, concernente l'ospedale civile "Umberto I" di Ancona.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-3-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1968, numero 1336, con il quale l'ospedale civile "Umberto I", con sede in Ancona, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il proprio decreto 18 ottobre 1969, n. 1220, con il quale veniva modificato il secondo comma del precedente decreto;
Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 10 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Umberto I" di Ancona, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Marche a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 18 ottobre 1968, n. 1336, con il quale l'ospedale civile "Umberto I" di Ancona, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale delle Marche;
un membro eletto dal consiglio comunale di Ancona;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 aprile 1930".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1970

SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 27. - CARUSO