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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. 1375

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, n. 167, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Pio Istituto S. Spirito ed ospedali riuniti", di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-3-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1970, n. 167, con il quale l'ospedale denominato "Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti" di Roma, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 28 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il complesso ospedaliero denominato "Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti" di Roma, comprendente gli ospedali S. Filippo, S.
Eugenio, S. Giacomo, S. Spirito, San Camillo, S. Giovanni e Policlinico, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario, è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Lazio a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 19 febbraio 1970, n. 167, con il quale l'ospedale denominato "Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti", con sede in Roma, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale del Lazio;
un membro, eletto dal consiglio comunale di Roma;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 febbraio 1965, n. 125".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 236. - CARUSO