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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. 1364

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1969, n. 1244, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Antonino Di Summa", di Brindisi.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-3-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1969, n. 1244, con il quale l'ospedale denominato "Antonino Di Summa", con sede in Brindisi, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 10 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Antonino Di Summa", di Brindisi, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Puglia a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 12 dicembre 1969, n. 1244, con il quale l'ospedale denominato "Antonino Di Summa", con sede in Brindisi, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale della Puglia;
un membro eletto dal consiglio comunale di Brindisi;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 247, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1966, registro n. 2 Interno, foglio n. 399".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 227. - CARUSO