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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. 1360

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, n. 205, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Vito Fazzi", di Lecce.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-3-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto 28 gennaio 1969, n. 205, con il quale l'ospedale "Vito Fazzi", di Lecce, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il proprio decreto 7 gennaio 1970, n. 134, con il quale veniva modificato il secondo comma del precedente decreto;
Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 22 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Vito Fazzi", di Lecce è stato classificato "ospedale generale regionale" ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Puglia a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 28 gennaio 1969, n. 205, con il quale l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale delle Puglie;
un membro eletto dal consiglio comunale di Lecce;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1955, registro n. 12 Interno, foglio n. 202".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1970

SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 229. - CARUSO