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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. 1304

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'"Ospedale di Pietà", con sede in Ruvo di Puglia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-3-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'"Ospedale di Pietà" di Ruvo di Puglia, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 6 febbraio 1887, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'"Ospedale di Pietà", con sede in Ruvo di Puglia (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Bari;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Ruvo di Puglia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 6 febbraio 1887, modificato con regio decreto 15 novembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 173. - GRECO