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LEGGE 30 dicembre 1970, n. 1292

Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  12-2-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ferme le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, chiunque e comunque nei territori delle province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza estragga ed utilizzi acque sotterranee è tenuto a farne denuncia al competente ufficio del genio civile entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.