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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. 1282

Variazioni ad alcune tabelle allegate alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, concernente provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-2-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2 e 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, che prevedono la concessione di un contributo alle nuove costruzioni navali calcolato sul costo di produzione dei cantieri determinato dal Ministero della marina mercantile che per alcuni tipi e classi di navi non può essere commisurato a costi maggiori di quelli risultanti dalle tabelle annesse alla legge stessa;
Considerato che il citato art. 2 prevede che le tabelle possano essere modificate e integrate per adeguarle alla variazione dei costi;
Considerato che i costi massimi indicati nelle tabelle allegate alla legge suddetta sono stati determinati in base alle rilevazioni degli elementi che caratterizzano la costruzione navale eseguite in periodo notevolmente anteriore all'applicazione della legge medesima;
Considerato che le tabelle suddette sono rimaste invariate mentre progressivi aumenti sono stati registrati nel costo del lavoro, dei materiali e dei finanziamenti occorrenti nonché in altri fattori della produzione;
Considerato che alcuni dei suddetti aumenti hanno subito impreviste accentuazioni e che l'ulteriore loro progressione risulta già acquisita per almeno un biennio per cui tali aumenti rendono del tutto non corrispondenti alla situazione reale i costi massimi indicati nelle richiamate tabelle;
Ritenuta la necessità di adeguare le tabelle stesse alla mutata situazione dei costi dell'industria cantieristica navale;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le tabelle n. 2, n. 2-bis, n. 2-ter e n. 2-quater allegate alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, sono rispettivamente sostituite da quelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT COLOMBO - MANNIRONI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 138. - CARUSO