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LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1145

Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del genio civile.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  31-1-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici della facoltà di trattenere in servizio gli ingegneri e gli urbanisti del genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, è prorogato sino al 31 dicembre 1973.
Gli ingegneri ed urbanisti del ruolo del genio civile, già trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 sopracitato o che, successivamente al 22 agosto 1970, abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo possono essere riconfermati in servizio, con decorrenza da tale data o da quella successiva del collocamento a riposo, a domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
I funzionari di cui ai commi precedenti non possono essere confermati in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.