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LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1089

Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-1-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la perdita o la sospensione del diritto al conseguimento o al godimento della pensione, assegno o indennità di guerra a seguito di condanna penale.
Sono, altresì, abrogate le disposizioni che contemplano la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui al precedente comma.