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LEGGE 20 novembre 1970, n. 963

Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  29-12-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore)


L'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue:
"I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità e per un terzo a scelta per esami.
La promozione a maresciallo maggiore è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado".