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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 839

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'Ospedale ambulatorio della Misericordia, con sede in Terranuova Bracciolini.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-12-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Arezzo in data 14 luglio 1970, con il quale si attesta che l'Ospedale ambulatorio della Misericordia di Terranuova Bracciolini, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto luogotenenziale 31 gennaio 1918;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'Ospedale ambulatorio della Misericordia, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Terranuova Bracciolini;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto luogotenenziale 31 gennaio 1918.
il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 86. - CARUSO