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LEGGE 5 novembre 1970, n. 823

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-12-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il termine stabilito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari è fissato al 30 giugno 1975.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 30 giugno 1968 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non in contrasto con il piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, e con le varianti ad esso apportate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1970

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Visto, il Guardasigilli: REALE