stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 ottobre 1970, n. 821

Assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo delle scuole e degli Istituti di Istruzione secondaria e artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 9-12-1970
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  I professori di ruolo delle scuole e degli istituti  di  istruzione
secondaria e artistica che, a partire dall'anno scolastico 1969-1970,
hanno  ottenuto  l'assegnazione  provvisoria  di  sede,  qualora  non
conseguano regolare  trasferimento  per  una  delle  sedi  richieste,
conservano, a domanda, l'assegnazione provvisoria stessa,  sempreche'
sia possibile la loro sistemazione in cattedre o posti i quali  diano
diritto al trattamento di cattedra. 
  Le nuove assegnazioni  provvisorie  sono  disposte  con  precedenza
rispetto alle operazioni  relative  agli  incarichi  concernenti  gli
aspiranti di cui ai numeri 2 e seguenti dell'art. 7  della  legge  13
giugno 1969, n. 282. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 19 ottobre 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                                     COLOMBO - MISASI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE