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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 814

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale oftalmico, con sede in Roma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-12-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 11 giugno 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale oftalmico di Roma è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 20 gennaio 1898;
Visti gli articoli 3, 4, 54 e 56 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale oftalmico, con sede in Roma, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Roma;
un membro eletto dal consiglio comunale di Roma;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 20 gennaio 1898.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 61. - CARUSO