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DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1970, n. 723

Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni compiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto settembre e ottobre 1970.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 1970, n. 979 (in G.U. 15/12/1970, n.316).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1970)
Testo in vigore dal:  16-12-1970
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto settembre e ottobre 1970;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



In dipendenza delle alluvioni verificatesi nella provincia di Genova nell'ottobre 1970, è sospeso
((dal 7 ottobre 1970 al 30 giugno 1971))
il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti durante il periodo predetto, nel territorio dei seguenti comuni:

Genova, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Valbrevenna, Vobbia.

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiali, delle cambiali è di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 7 ottobre 1970 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali e fluviali, site nei comuni medesimi e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo predetto.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dalle alluvioni.