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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1970, n. 672

Modificazione allo statuto dell'istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  6-10-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108;
Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 25 febbraio 1970;
Visto lo statuto dell'istituto medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1951, n. 1247, del 1 luglio 1952, n. 1062, del 30 luglio 1953, n. 666, del 23 maggio 1956, n. 602 e del 24 maggio 1957, n. 477;
Considerata l'urgenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come segue:
"L'istituto ha durata fino al 15 marzo 1971".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1970

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1970

Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 93. - GRECO